La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei fratelli Cristian e Michele Franzè
Gen 30, 2026 - redazione
La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei fratelli Cristian e Michele Franzè.
La vicenda nasce da un violento episodio avvenuto nell’ottobre 2024, scaturito – secondo l’impostazione accusatoria – da una pretesa restituzione di denaro.
Ai due imputati ,rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariangela e Michelangelo Borgese,erano stati contestati, in concorso i reati di tentato sequestro di persona (artt. 56 e 605 c.p.),esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.),lesioni personali aggravate dalla cosiddetta aggravante teleologica,nonché la recidiva.-
Sia il Gip di Palmi che la Corte d’Appello di Reggio Calabria avevano ritenuto pienamente provata la ricostruzione della persona offesa, condannando gli imputati con sentenza “doppia conforme” di merito.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, sostenendo che le censure difensive mirassero soltanto a una nuova lettura dei fatti e delle prove testimoniali, attività non consentita in sede di legittimità. Secondo la Procura Generale,infatti, le dichiarazioni della persona offesa risultavano coerenti e riscontrate da elementi oggettivi, e la motivazione delle sentenze di merito era immune da vizi logici.-
Di tutt’altro avviso la difesa che aveva censurato la motivazione “apparente” e molteplici vizi di legittimità e travisamento della prova consistenti in gravi contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa; travisamento di una testimonianza ritenuta decisiva;carenze motivazionali sulla configurabilità del tentato sequestro e dell’aggravante teleologica contestata ; applicazione automatica e non motivata della recidiva, in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, secondo cui l’aumento di pena non può scattare in modo automatico, ma richiede una valutazione concreta della maggiore colpevolezza e pericolosità dell’imputato.
Tale valutazione , secondo la Cassazione, dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio che dovrà nuovamente valutare la sussistenza delle contestazioni relative ai reati di sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni e dell’aggravante teleologica e della recidiva, tutti rimessi in discussione, tranne la contestazione del reato di lesioni che è stato confermata.-
La fotografia processuale cambia quindi in modo sostanziale: da una vicenda ritenuta chiusa con una doppia conforme, si passa a un quadro in cui resta accertata l’aggressione, ma vengono riaperti tutti i nodi giuridici più gravi e le conseguenze sanzionatorie più pesanti,riportando al centro del processo il tema della motivazione e del corretto uso delle aggravanti nel diritto penale.-



