Taurianova, ordinanza di divieto di celebrazione dei funerali di domenica e nei festivi

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VISTO il D.P.R. n.285 del 10 Settembre 1990, recante “Regolamento di Polizia Mortuaria” e, in particolare, gli articoli che disciplinano il trasporto e la sepoltura delle salme; VISTO il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente; CONSIDERATO che nelle giornate di Domenica e Festivi gli uffici comunali e i servizi cimiteriali non sono regolarmente operativi, e che pertanto risulta necessario organizzare il servizio funebre in modo da non creare disagi all’utenza e al personale addetto; RITENUTO opportuno, per esigenze di carattere organizzativo e funzionale, nonché per garantire il regolare svolgimento delle attività connesse ai servizi cimiteriali, vietare la celebrazione dei funerali nelle giornate di Domenica e Festivi; VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, (T.U.E.L.); ORDINA 1. 2. Il divieto di celebrazione dei funerali nelle giornate di Domenica e Festivi sul territorio comunale di Taurianova con conseguenti attività di trasporto e custodia delle salme presso le camere mortuarie; La presente disposizione non si applica ai casi di comprovata urgenza sanitaria o giudiziaria, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato. DISPONE Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale; Che ne sia data comunicazione alle imprese funebri operanti sul territorio comunale, individuate in:  Agenzia Affari Servizio Onoranze Funebri – pec: ninobruzzese@pec.it ;  Impresa Funebre San Martino – pec: cianogiulio@pec.it ;  Impresa Funebre Ruggiero – pec: americanbar89@pec.it ;  Onoranze Funebri C.I.F. Calabria Scarl – pec: cifcalabria@pec.it ; Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.  Sacre Coeur S.r.l. – pec: sacrecoeursrl@pec.it . Che venga trasmessa alla Diocesi di Oppido-Palmi:  pec: amministrazione.oppido.palmi@pec.it ;  mail: provveditore@diocesioppidopalmi.it . AVVERTE L’inosservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nonché dalle normative vigenti. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento. Il Sindaco ROCCO BIASI