Gioia Tauro, perché impedire al detenuto al 41 bis Piromalli Antonio di cucinarsi nella propria cella dopo le ore 20?
Ago 23, 2025 - redazione
Ha suscitato notevole clamore la diffusione della notizia che Piromalli Antonio, detenuto al 41 bis, considerato il capo di una potente cosca mafiosa, abbia chiesto di potersi cucinare la cena in cella dopo le 22, senza alcuna limitazione di orari, ottenendo un netto rigetto dalla Cassazione sul presupposto che ai detenuti al 41 bis tale prerogativa fosse preclusa. Abbiamo chiesto al suo difensore di fiducia, l’avv. Domenico Infantino del Foro di Palmi, delucidazioni su tale vicenda:<la notizia diffusa da qualche organo di informazione di una richiesta del mio assistito di poter fare la spaghettata di mezzanotte, a mo’ di privilegio, è tanto falsa quanto grottesca. Ai detenuti al 41 bis, a differenza di quelli del circuito alta sicurezza, presso la casa circondariale di Parma dove Piromalli Antonio è recluso è fatto divieto assoluto di tenere in cella anche dopo le ore 20 il fornellino, la caffettiera ed il pentolame, per disposizioni della direzione del carcere (tra le ore 20 e le ore 7 non è possibile preparasi nemmeno una semplice bevanda calda). Il sig. Piromalli ha denunciato il carattere illegittimo, meramente afflittivo e discriminante di tale limitazione, invocando la parità di trattamento tra i detenuti sancita dalla Legge di Ordinamento penitenziario quale espressione del principio di eguaglianza costituzionale. La richiesta è stata avanzata sulla base di molteplici sentenze della Cassazione che hanno ritenuto illegittima siffatta limitazione sulla base della mera condizione di detenuto sottoposto al regime differenziato del 41 bis. Per i lettori ne cito alcune: Cass. Pen. Sez. I, n. 47394/2021; Cass. Pen. Sez. I, n. 33917/2021; Cass. Pen. Sez. I, n. 4030/2020; n. 4031/2021; 7192/2021, 7193/2021, 7194/2021. I lettori devono anche sapere che sulla base di tali sentenze della cassazione attualmente numerosi detenuti sottoposti al regime differenziato, legittimamente, possono tenere in cella fornelletto e pentolame senza alcun limite orario. Su tali presupposti Piromalli Antonio, tramite il suo difensore, ha impugnato in cassazione il provvedimento di diniego. Ma la cassazione, suscitando notevole stupore, rimangiandosi i suoi numerosi precedenti, in data 15 luglio 2025 ha rigettato il ricorso. Innanzi ad una simile violazione del principio di uguaglianza, doverosamente, impugneremo la sentenza della cassazione davanti alla Corte di Giustizia Europea. Questi sono i termini reali di una vicenda che è stata rappresentata in maniera decisamente alterata, allarmante e al contempo canzonatoria che ha steso un velo di negatività sul mio assistito. Addolora notare come ci si dimentica con estrema facilità che la nostra Costituzione sancisce che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato e non possano essere disumane>.