Il Questore sospende licenza dell’esercizio commerciale frequentato da pregiudicati

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Nell’ambito delle attività di controllo di polizia amministrativa volte al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Catanzaro, a seguito dell’attività informativa svolta dal Commissariato di P.S. Lamezia Terme e di quella istruttoria dell’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, ha disposto la chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S. per 15 giorni di un esercizio commerciale dimostratosi assiduamente frequentato da soggetti pericolosi.

L’adozione della cennata misura preventiva si è resa indispensabile in ragione dell’attuale e concreta situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica accertatasi presso un’attività commerciale, adibita a bar, posta a pochi passi dal centro storico del comune di Lamezia Terme, dove si è evidenziata una costante aggregazione di un considerevole numero di soggetti alcuni dei quali condannati per gravi reati e persone pericolose inclini alla commissione di delitti.  

L’articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini e che, qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l’ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l’adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria.

Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 non si correla, sanzionando eventuali omissioni, alla possibilità, più o meno effettiva, del titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, ma si collega alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, venendo precipuamente in rilievo, nella ratio del legislatore, l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte.

Resta vigile l’attenzione e il monitoraggio su tutto il territorio provinciale al fine di individuare ed estinguere ogni eventuale situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.