Fiat, lo spot è ingannevole

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Appena lanciata in Austria, la promozione con cui Fiat si impegnava a fare pagare
il prezzo dell’auto più tardi, dopo 500 giorni, senza però precisare le spese aggiuntive,
ha fatto molto discutere. E da subito erano stati adombrati dubbi sulla veridicità
dell’affermazione dalle associazioni dei consumatori. Fino a quando è arrivata la
sentenza dell’Oberlandesgericht Wien, la più alta Corte del tribunale regionale
di Vienna, che ha bollato come pubblicità ingannevole lo spot con cui la Casa torinese
ha pubblicizzato le sue vetture. Queste spese non sono state citate, nè nella pubblicità,
nè nel testo parlato, sia nella forma di una comunicazione scritta. Tutti particolari
che non sono stati indicati in modo chiaro, visto che gli spot non contengono alcuna
indicazione che allerti il destinatario del messaggio che l’offerta è soggetta
ad una serie di limitazioni che ridimensionano in modo notevole l’offerta stessa.
Inoltre, la breve durata delle informazioni in sovraimpressione nello spot TV, rendono
“oggettivamente impossibile, per qualsiasi consumatore, la lettura e la conseguente
presa di coscienza delle condizioni dell’offerta promozionale, soprattutto in assenza
di qualunque indicazione nel claim principale. Secondo l’OLG Wien, la pubblicità
è quindi fuorviante. Nello specifico l’autorità, accogliendo il ricorso presentato
dall’associazione per l’informazione del consumatore (VKI) per conto del Ministero
degli affari sociali, spiega che “l’omessa indicazione relativa ai costi aggiuntivi
di 200 euro in spese, incide profondamente nell’orientare le scelte dei consumatori,
in quanto l’assenza di indicazioni in merito all’esistenza di spese aggiuntive
al prezzo offerto può spingere i destinatari dell’offerta all’acquisto di un’autovettura
Fiat proprio con l’aspettativa di poterla pagare dopo 500 giorni con la possibilità
di usufruire di un prezzo dell’autovettura particolarmente conveniente, senza spese
aggiuntive. La pratica commerciale è stata ritenuta scorretta e i messaggi ingannevoli,
in quanto idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento
del consumatore e a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti
non avrebbe preso, poichè la pubblicità deve richiamare determinate informazioni
obbligatorie, soprattutto per quanto riguarda il tasso di interesse annuo effettivo
e l’importo totale da pagare da parte del consumatore. In particolare in una pubblicità,
che prevede prestiti e pagamenti, i consumatori devono ottenere ulteriori informazioni
affinché siano in grado di stimare in anticipo, quanto questi crediti possono essere
costosi per loro. Costi con un importo di 200 euro non si possono paragonare sicuramente
ad una “tariffa zero”. Così sull’azienda guidata da Sergio Marchionne, commenta
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, pesa il giudizio
espresso dal Tribunale di Vienna, che non ha riscontrato da parte di Fiat il normale
grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un
professionista quale la società in esame. Questi, infatti, è un importante operatore
presente da lungo tempo nel settore della produzione e della vendita di autovetture,
molto conosciuto dai consumatori e dal quale è legittimo attendersi una particolare
attenzione alla qualità e completezza della propria attività di comunicazione pubblicitaria.
La sentenza non è definitiva.