Esame avvocati, il Tar Calabria accoglie la sospensiva

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Visione innovativa della questione

Esame avvocati, il Tar Calabria accoglie la sospensiva

Visione innovativa della questione

 

Nel mese di Agosto gli Avv.Ti Antonella MASCARO e Luigi CIAMBRONE
interponevano ricorso avverso il verbale di correzione delle prove
scritte del 27 marzo 2014 della I Sottocommissione di esami di Firenze
con le relative valutazioni alfanumeriche adottate dalla Commissione di
Esami di Firenze relative alla sessione 2013 degli esami di avvocato per
cui il candidato non è stato ammesso alle prove orali. Si ponevano
diverse censure nonchè una questione di legittimità costituzionaledelle
norme impugnate laddove non prevedevano l’annotazione di una pur
sommaria motivazione a margine dell’elaborato ritenuto insufficiente a
cura del solo componente dissenziente della Commissione Giudicatrice di
Firenze*_. _*Si è sostenuto, nell’articolato motivo di ricorso che*la
mancanza di motivazione del «voto numerico» dei provvedimenti di non
ammissione alle prove orali dei candidati partecipanti agli esami di
abilitazione alla professione forense comporterebbe un difetto di
trasparenza in contrasto con il principio di imparzialità che postula la
conoscibilità e pubblicità delle scelte amministrative anche tecniche
(art. 97 Cost.), nonché con il principio di uguaglianza e di pari
dignità di tutti i cittadini di fronte all’esercizio del potere
amministrativo (art. 3 Cost./_)._/*_*Il TAR CALABRIA, Sezione Seconda
(Rel. Dr. Nicola DURANTE), *_nell’accogliere l’incidente cautelare di
sospensione, con Ordinanza del 03.09.2014 depositata in data odierna, ha
affermato, fra l’altro,: /”//la sopravvenienza di cui all’art. 46
permette di fondare un’interpretazione evolutiva costituzionalmente
orientata della regola…Considerato che in tal senso può condividersi
l’assunto in base al quale “con la riforma dell’ordinamento forense è
stato quindi recepito il principio generale di origine comunitaria
secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere
subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15, comma 1-d,
del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un’adeguata preparazione
teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma
perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche
devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di
preparazione e nega l’accesso alla professione. L’art. 46, comma 5,
della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il
lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in
quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che
il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli
elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato
deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie
argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o
giudicati erronei”. /Il TAR ha poi chiuso la parte motivazionale del
provvedimento: /”//Ritenuto sussistere, alla luce di quanto sopra, una
ragionevole previsione circa l’esito positivo del ricorso e ravvisato
l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, con conseguente
accoglimento della domanda cautelare, limitatamente all’obbligo
dell’amministrazione di provvedere, nel rispetto dell’anonimato, alla
motivata ripetizione della valutazione degli elaborati di parte
ricorrente non aventi giudizio positivo, entro giorni cinquanta dalla
notifica a cura di parte della presente ordinanza, apponendo le
eventuali annotazioni, precisando che tali adempimenti non sono
finalizzati a giustificare a posteriori il voto espresso, ma a rinnovare
motivatamente la valutazione e dunque l’esito della correzione rimane
aperto, come pure il giudizio finale sull’ammissione agli orali//”/. In
altre parole, il TAR Calabria Sez. II ha “anticipato” l’entrata in
vigore della legge 247/2012 che prevede l’obbligo di annotazione a
margine degli elaborati a far data dalla sessione esami 2015, attraverso
una interpretazione costituzionalmente orientata. Negli anni, nella
materia in esame, abbiamo assistito come legali, a un’altalenante
disputa in dottrina e in giurisprudenza circa la necessità o meno di
motivare le decisioni alla base di un provvedimento amministrativo. Nel
bilanciamento degli opposti interessi in gioco attinenti da una parte ai
principi della trasparenza e dall’altra della celerità del
provvedimento, si è a volte ritenuto prevalente, soprattutto in materia
di esami professionali come quelli di Avvocato, l’interesse alla
celerità dell’atto rispetto alle motivazioni che ne erano alla base. Lo
stesso TAR Calabria, Sezione I, aveva nel recente passato tra i primi
accolto una visione innovativa proposta. In particolare si fa
riferimento all’Ordinanza n. 539 del’08.09.2005 a seguito del ricorso
presentato dalla scrivente difesa per una candidata agli esami di
avvocato non ammessa agli orali per la sessione anno 2004. Ora si
ribadisce, finalmente, la necessità a che il candidato conosca le
ragioni per cui il suo elaborato è stato giudicato insufficiente. C’è da
chiedersi però se i criteri indicati hanno la medesima valenza.
L’assenza di un solo dei requisiti determina l’automatica insufficienza
o solo in assenza di più di un requisito è previsto l’abbassamento del
voto? In quali ipotesi è possibile attribuire un voto pari o inferiore
al cinque? Che cosa determina l’eccellenza rispetto alla sufficienza?
Questi e altri sono i problemi di valutazione che sono venuti
all’attenzione dell’odierno giudice amministrativo calabrese che ha così
deciso: /”//la commissione esaminatrice per l’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non ha
definito i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il
punteggio numerico attribuibile, donde quest’ultimo non è in grado di
apparire da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, in
mancanza della specificazione, in termini letterali, delle concrete
modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri
predeterminati ed alla loro osservanza. Tale modus operandi, invero,
oltre ad impedire al candidato un’idonea difesa delle proprie ragioni
dinanzi al giudice — seppure nei limiti del sindacato che questi può
esercitare sulla valutazione di merito espressa sulle prove di esame –,
argomentando, ad esempio, su palesi vizi logici o giuridici in cui
questa potrebbe essere incorsa nella correzione, impedisce al candidato
di avere effettiva contezza degli asseriti errori in cui è incorso,
conoscenza che potrebbe impedirgli di reiterarli in un successivo esame
cui volesse partecipare //”./
Una Ordinanza di accoglimento del TAR Calabrese che segna un passaggio
importante di civiltà giuridica!

Avv. Luigi CIAMBRONE e Avv. Antonella MASCARO