Malversazione a danno dello Stato: cadono le accuse nei confronti di Domenico Giovinazzo

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Il titolare della “Cometa” di Taurianova scagionato perché il fatto non sussiste

Malversazione a danno dello Stato: cadono le accuse nei confronti di Domenico Giovinazzo

Il titolare della “Cometa” di Taurianova scagionato perché il fatto non sussiste

 

Malversazione a danno dello Stato: la Corte di Appello di Reggio Calabria ribalta l’esito del giudizio di primo grado con la formula “Il fatto non sussiste”, la più ampia e liberatoria. Con questa sentenza si è concluso ieri in corte di appello il procedimento penale a carico di Giovinazzo Domenico, amministratore e titolare del centro commerciale “La Cometa” di Taurianova. All’imprenditore veniva contestato il reato di malversazione a danno dello Stato in relazione ad una agevolazione pubblica erogata dal Ministero delle Attività produttive ai sensi della legge 488/92. Con tale agevolazione milionaria era stata realizzata l’importante struttura commerciale. Era accaduto che, in occasione di un controllo effettuato nel 2007 dalla Guardia di Finanza, erano state rilevate delle condotte che, ad avviso degli inquirenti, costituivano distrazione del contributo pubblico. In particolare, veniva contestata la violazione dell’obbligo quinquennale di destinazione dei beni realizzati con l’agevolazione erogata dallo Stato. Nel 2008 il GIP di Palmi, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro preventivo di entrambe le società e dell’intero centro commerciale. Avverso quel provvedimento i difensori del Giovinazzo, avvocati Andrea Alvaro e Domenico Alvaro, avevano proposto ricorso al tribunale del riesame, che, condividendo le argomentazioni
dei difensori, aveva ordinato il dissequestro dei beni e la restituzione all’avente diritto. Ma il procedimento era andato avanti comunque ed il Giovinazzo, rinviato a giudizio davanti al Tribunale Collegiale di Palmi, al termine del dibattimento, era stato condannato alle pena di anni uno e mesi due di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di malversazione a danno dello Stato. Avverso quella sentenza avevano interposto appello i suoi difensori, censurando la non corretta applicazione della normativa regolante la specifica materia delle agevolazioni ex legge 488/92 e sostenendo, con
articolati e tecnici rilievi, la piena liceità del comportamento dell’imprenditore, il quale, ad avviso dei difensori, aveva agito in una fase precedente l’insorgenza del vincolo di destinazione. In altre parole, secondo gli avvocati Alvaro, non poteva parlarsi di malversazione quale violazione del vincolo di destinazione, in quanto, al tempo delle condotte contestate al Giovinazzo, tale vincolo ancora non era sorto. All’udienza di ieri, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello,oltre alla conferma della sentenza di condanna, ha richiesto a carico del Giovinazzo anche la confisca per equivalente del bene realizzato con l’agevolazione pubblica nonché la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Catanzaro, perché si proceda per il danno erariale. Ciò sul presupposto dell’esistenza del reato di malversazione e della illiceità della condotta contestata all’imprenditore. Dopo l’intervento della Pubblica Accusa ha preso la parola il difensore del Giovinazzo, Avv. Andrea Alvaro, il quale, nel suo intervento articolato prevalentemente in diritto,
ha ricostruito la normativa regolante la materia delle agevolazioni pubbliche, replicando alle argomentazioni avversarie. In particolare, il difensore ha sostenuto che il fatto di malversazione contestato non sussiste, in quanto non v’è mai stata da parte dell’imprenditore la violazione del vincolo quinquennale di destinazione, posto che tutte le condotte contestate si collocavano temporalmente in una fase di pre-vincolo ed erano, pertanto, pienamente lecite. La Corte, al termine della camera di consiglio, ha riformato totalmente la sentenza di primo grado, assolvendo il Giovinazzo dal reato di malversazione a danno dello Stato perché il fatto non sussiste.