Taurianova, operazione “HAPPY DOG”, assolto Franco Fava Perchè il fatto non sussiste. Gestivano, insieme ai fratelli, un servizio di custodia ed assistenza di cani randagi
Con Sentenza del 09 febbraio 2023, il Tribunale di Locri, accogliendo le conclusioni avanzate dal legale del sig. Fava Francesco, in conclusione del processo, ha prosciolto il predetto da tutte le accuse mosse nei suoi confronti, emettendo Sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Nell’operazione di polizia, denominata “Happy Dog”, la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria aveva richiesto ed ottenuto dal G.I.P. emittente l’applicazione della misura cautelare più grave della detenzione in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa la commissione dei reati di cui agli artt. 81, 110, 56 e 629 e 628 n. 3 quinquies, 416 bis. 1 c.p. e 353 c.p., 512 bis e 61 nr. 2 c.p., 513 bis e 61 nr. 9 e 640 comma 2 n. 1 c.p..
Secondo la contestazione mossa, il sig. Fava Francesco, in concorso morale e materiale con gli altri coimputati ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere TEDESCO Leonzio (titolare dell’impresa “Dog Center s.a.s.”) a ritirarsi dalla gara di appalto indetta dal comune di Taurianova e relativa al servizio di custodia ed assistenza di cani randagi, gara assegnata provvisoriamente al TEDESCO Leonzio, con l’ingiusto profitto per i FAVA costituito dal poter continuare la gestione provvisoria del servizio e dal poter partecipare, con la società “Rifugio canino il parco srl” descritta al capo b) dell’imputazione per intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso, alla nuova gara che il Comune avrebbe dovuto indire necessariamente a seguito della mancata aggiudicazione alla DOG CENTER; con la minaccia consistita nel far avvicinare il Tedesco dagli intermediari BARTOLO e FAIELLO, i quali “consigliavano” allo stesso di ritirarsi dalla procedura “perché il territorio di Taurianova interessava a FAVA e quindi già solo questo bastava come motivo”, lasciando chiaramente intendere “che ciò era giusto poiché conforme alle solite regole tipiche mafiose per le quali non si può partecipare nei territori degli altri” e perché “interessava a loro”.
Fatto aggravato dell’essersi avvalso delle condizioni di cui all’art. 416 bis 1 c.p. ed, in particolare, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla vicinanza (per frequentazioni e rapporti parentali) dei fratelli FAVA con la cosca FAZZALARI-ZAGARI-VIOLA di Taurianova e, comunque, agendo nell’interesse della stessa, assoggettando ed intimorendo il TEDESCO con le espressioni sopra descritte, evocative di un possibile interesse ed intervento della locale criminalità organizzata in Locri e Marina di Gioiosa Jonica nel giugno e luglio 2014.
Dal 21 giugno 2018 al 28 dicembre 2018, il sig. Fava Francesco è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “San Pietro”, pur essendo incensurato, in virtù dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura Distrettuale Antimafia.
Soltanto all’esito dell’annullamento dell’ordinanza, emesso dalla Suprema Corte, il sig. Fava Francesco è stato scarcerato ed ha così potuto affrontare in stato di libertà il lungo ed estenuante processo, che si è protratto per oltre quattro anni.
Nella requisitoria, il Pubblico Ministero ha concluso con la richiesta di condanna alla pena di anni cinque di reclusione, pur riconoscendo l’operatività di alcune attenuanti.
È stata svolta dall’Avvocato Alfredo Giovinazzo un minuzioso lavoro difensivo, che ha consentito attraverso l’escussione dei numerosi testi, consulenti ed imputati, nonché attraverso l’utilizzo dei risultati di una capillare ed accurata attività investigativa nell’interesse del suo assistito, a dimostrare come in effetti la richiesta di condanna avanzata della Procura Distrettuale reggina, si fondava sui meri sospetti, che nel corso del giudizio si sono rivelati assolutamente infondati, in quanto è emersa l’assoluta estraneità ai fatti contestati del sig. Fava Francesco.
Nella lunga ed articolata discussione, l’avvocato Alfredo Giovinazzo ha passato in rassegna tutti gli elementi che dimostravano l’infondatezza del teorema accusatorio, offrendo, altresì, al Tribunale l’esatta chiave di lettura dei svariati documenti e degli altri atti acquisiti nel corso dell’istruttoria.
All’esito della Camera di Consiglio, il Tribunale di Locri ha pronunciato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, con grande soddisfazione del sig. Fava Francesco, il quale, nonostante, abbia patito l’onta di una lunga ed ingiusta detenzione in carcere, non si è mai perso d’animo, sempre fiducioso che il lavoro della difesa alla fine avrebbe condotto a far trionfare la verità sulle infamanti calunnie.