Arresto Rappoccio, Chizzoniti: “Sferlazza certifica il lassismo”
redazione | Il 03, Set 2012
Aurelio Chizzoniti è il primo dei non eletti nella lista Insieme per la Calabria ed è firmatario dell’esposto che ha dato il via all’inchiesta nell’ambito della quale è stato arrestato l’assessore regionale
Arresto Rappoccio, Chizzoniti: “Sferlazza certifica il lassismo”
Aurelio Chizzoniti è il primo dei non eletti nella lista Insieme per la Calabria ed è firmatario dell’esposto che ha dato il via all’inchiesta nell’ambito della quale è stato arrestato l’assessore regionale
(ANSA) – REGGIO CALABRIA – “Il dott. Sferlazza, quando conclama la tempestività delle indagini ancorandola alla denuncia da me presentata in data 17/06/2010, non si accorge di autocertificare invece l’inconfutabile congruo lassismo investigativo avendo letteralmente ignorato le denunce della stampa locale a firma Patrizia Labate dal novembre 2008 fino al 26 marzo 2010 ‘riaperta la fabbrica dei corsi fantasma””. Lo afferma in una nota all’avv. Aurelio Chizzoniti replicando al procuratore facente funzione di Reggio Calabria, Ottavio Sferlazza, circa le indagini sul consigliere regionale Antonio Rappoccio. Chizzoniti è il primo dei non eletti nella lista Insieme per la Calabria ed è firmatario dell’esposto che ha dato il via all’inchiesta nell’ambito della quale è stato arrestato Rappoccio. “Dott. Sferlazza – aggiunge Chizzoniti – vuole spiegare come mai le dichiarazioni del pentito Lo Giudice vengono considerate ‘generiche’ quando coinvolgono Rappoccio e tantissimi altri politici reggini e poi diventano doviziose nei confronti di magistrati ed ufficiali dei Carabinieri? E chi mai Dott. Sferlazza ha parlato di voto di scambio ex art. 416-ter con riferimento al verbale Lo Giudice? E da quando in qua le dichiarazioni rese da un aspirante collaboratore di giustizia – ex art. 16-quater D.L. n. 8/91 e succ. int. – “utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali viene interrogato” non vengono doverosamente esplorate così come prevede l’art. 326 c.p.p. “per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”? Come si può assolvere all’obbligo di cui all’art. 112 della Costituzione se non si realizza la pre-condizione investigativa che nel caso Lo Giudice – Rappoccio ed altri è stata governata all’insegna di una inguaribile forma di strabismo investigativo? Perché, visto che Rappoccio, alla data del 07/04/2011, era indagato proprio per corruzione elettorale nel processo 6210/10, acquisite le dichiarazioni di Lo Giudice non è stato approfondito l’argomento anziché chiudere trentacinque giorni dopo (13/05/2011), con sospetta frettolosità, le indagini su Rappoccio?”. “E’ incredibile – prosegue – come chiunque arrivi in città capisca immediatamente che per vivere benissimo a Reggio e soprattutto per far carriera è bene comportarsi da turisti! Ma non finisce qui. Dott. Sferlazza, visto che lei si nasconde dietro il paravento delle pur possibili diverse valutazioni rispetto alle imponenti motivazioni del provvedimento avocativo, perché si è prodotto in una inedita paraimpugnazione mediatica dell’avocazione rinunciando a ricorrere in Cassazione? Scarsa fiducia nell’Organo di Legittimità o fondato timore di collezionare un’altra figuraccia? La verità, esimio Dott. Sferlazza, è che la Procura di Reggio in ordine al processo n. 6210/10, dopo ben undici mesi di indagini (si fa per dire), quasi timorosa di danneggiare Rappoccio, si è limitata alla timida contestazione della corruzione elettorale semplice (art. 86), con pena non superiore ai tre anni. Semplicemente vergognoso poiché io, Dott. Sferlazza, dott. Musolino e dott. Pignatone, vi ho costretti a rimangiarvi tutto, tant’é che a seguito delle mie veementi reazioni, accostate ai chiarimenti sollecitati dal dott. Scuderi, nel contesto della prima istanza di avocazione (rigettata), avete innestato una invereconda ed eloquente retromarcia. Riemettendo in data 04/11/2011 un nuovo avviso conclusivo delle indagini e contestando – ob torto collo -, dopo ben diciotto mesi, la corruzione elettorale aggravata continuata di cui all’art. 87 DPR 570/60. Un incidente di percorso che però non è stato l’unico. Un altro è stato dedotto all’udienza preliminare del 26/01/2012 del processo 6210/10 proprio dalla stessa Procura attraverso il dott. Francesco Tripodi, sostituto delegato, che ha esclamato ad alta voce ‘perche’ non è stato contestato il reato di truffa?'”. Chizzoniti evidenzia inoltre che “non può negare, dott. Sferlazza, che sia nel processo n. 6210/10 che in quello stralcio n. 837/11 la Procura non ha disposto una sola perquisizione, accesso agli atti, acquisizione di computers, intercettazioni telefoniche ed ambientali, nulla sul terreno degli strumenti di ricerca probatoria quotidianamente utilizzati. Accertamenti, guarda caso, poi disposti dal dott. Scuderi che in due mesi – fra l’altro balneari – ha impartito una lezione di correttezza investigativa ribaltando un processo opportunamente assopito e dopato. Al punto che la Procura è rimasta impassibile anche quando Tommasini, Presidente dell’Iride Solare, ha consegnato sua sponte alla sezione di Pg della Guardia di Finanza la scheda telefonica utilizzata dalle signore Tolla, Campolo, Catanzariti, ecc. per le convocazioni truffa. Idem per la denuncia di Omar Minniti in Consiglio Provinciale – devoluta immediatamente alla Procura – in ordine alle lettere di assunzione spedite in piena campagna elettorale comunale del 2011 dalla fantomatica Sud Energia. Quale magistrato ha avvertito la sensibilità di sentire il giovane consigliere provinciale di Rifondazione Comunista? Nessuno!”. “Ma allora, dott. Sferlazza – conclude – a quale tempestiva indagine si riferisce se la Procura ha finanche disatteso la richiesta di applicazione di misure cautelari sollecitata dalla Guardia di Finanza in ordine al processo n. 6210/10 con informativa del 28/03/2011?”.