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TAURIANOVA (RC), VENERDì 13 DICEMBRE 2024

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Operazione “Balboa”, la Corte di Cassazione conferma la scarcerazione di Pepè Domenico Accolte le tesi dell'avvocato Mariangela Borgese

Operazione “Balboa”, la Corte di Cassazione conferma la scarcerazione di Pepè Domenico Accolte le tesi dell'avvocato Mariangela Borgese
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Con ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria (RC) in data 18/06/2019 nell’operazione c.d. ” Balboa” è stata data esecuzione all’applicazione di misure cautelari in carcere nelle province di Roma, Reggio Calabria e Sassari nei confronti dei sodali di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina operante sotto l’egidìa della cosca di ‘ndrangheta “Bellocco” di Rosarno.

Il provvedimento giudiziario aveva disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Umberto Emanuele Oliveri cl. ’87, Domenico Pepè cl. ’55, Alessandro Galanti cl.’81, Antonio Ponziani cl. ’85 e Alessandro Larosa cl. ’78, ritenendoli responsabili – a vario titolo – dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90), per essersi associati tra loro in un gruppo criminale articolato su più livelli, comprensivo di squadre di operatori portuali infedeli, allo scopo di commettere più delitti, concretizzatisi nel reperire ed acquistare all’estero, importare, trasportare in Italia attraverso navi in arrivo al porto di Gioia Tauro ed in altri porti nazionali, nonché commercializzare ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina, con l’aggravante della transnazionalità (ex art. 4 L. 146/2006) e dell’aver commesso i fatti al fine di agevolare (ex art. 7 L. 203/91, ora art. 416 bis 1 c.p.) l’attività della cosca di ‘ndrangheta “Bellocco” operante in Rosarno, zone limitrofe, altre zone d’Italia e all’estero. Nell’ambito dello stesso procedimento penale, sono stati complessivamente sottoposti a sequestro 527 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo di 598,520 kg, nonché sono state ricostruite plurime ulteriori importazioni di stupefacente per complessivi 312 Kg di cocaina.

L’avv. Mariangela Borgese, difensore del Pepè, aveva proposto richiesta di riesame dell’ordinanza eccependo la nullità della stessa per l’insussistenza della gravità indiziaria del contesto sopra delineato in ordine alla contestazione al Pepè relativa all’associazione ed ai reati fine e specificamente per aver mediato per l’acquisto all’estero e l’importazione di ingenti quantitativi di cocaina ed aver fornito supporto logistico al Ferro in occasione del suo viaggio in Belgio per forniture di stupefacente da commercializzare in Italia.

A scioglimento della riserva assunta dell’udienza del 16 luglio 2019 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, a seguito di articolata discussione dell’avv. Mariangela Borgese , aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disponendo l’immediata liberazione del Pepè Domenico se non detenuto per altra causa .-
Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva proposto ricorso per cassazione contestando l’illogicità della motivazione resa dai giudici della cautela secondo cui l’unica condotta illecita ascrivibile al Ferro sarebbe sganciata dal programma criminoso dell’associazione criminosa, in quanto in contrasto con due dati di fatto pacificamente emersi dalle indagini, ovverosia con la circostanza che il Pepè aveva direttamente interloquito con l’Olivieri, incontestabilmente capo del sodalizio criminoso e con il Ferro, incontestabilmente componente dello stesso sodalizio, e che il Pepè appariva in una posizione sovraordinata rispetto al Ferro, il quale doveva a lui rendere conto dello stato di avanzamento delle trattative nei Paesi Bassi per l’importazione della droga in Italia in un affare che riguardava l’Olivieri con il quale il Pepè aveva direttamente interloquito riferendo, a sua volta, a quest’ultimo l’andamento delle suddette intese. Siffatte risultanze ad avviso del Procuratore ricorrente non consentivano né di ritenere che l’affare in questione non rientrasse nel programma criminoso dell’associazione, nè che il Pepè fosse estraneo all’associazione tenuto conto che costui dalle intercettazioni acquisite risultava essersi lamentato dell’andamento delle negoziazioni manifestando la preoccupazione che il loro esito negativo avrebbe potuto compromettere la sua affidabilità nei confronti dei suoi interlocutori. Lamentava in subordine l’omessa riqualificazione dei fatti contestati, anche qualora non fossero sufficienti a configurare il delitto associativo, come tentativo di importazione di stupefacenti la cui configurabilità è pacifica in caso di trattative ben avviate dalle quali desumere un serio impegno per l’acquisto da parte di chi le conduce tenuto conto che il reato consumato si realizza in tal caso anche prima del materiale trasferimento della droga nel territorio nazionale quando l’agente abbia acquistato in uno Stato estero la proprietà della droga medesima assumendo su di sé l’onere del trasporto.
CON SENTENZA N. 9990 LA TERZA SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ha dichiarato l’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER CASSAZIONE DEL PM, CONFERMANDO IN PIENO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DEL PEPE’, rilevando che il Pm nei motivi di ricorso si è limitato ad offrire una diversa lettura del compendio indiziario senza evidenziare alcuna manifesta illogicita’ del ragionamento seguito dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria , che non mette in discussione il ruolo svolto dall’indagato in occasione delle trattative condotte in Belgio, ma non rinviene ulteriori elementi che consentano di delineare, all’infuori di tale unico episodio, il ruolo di intraneo nell’associazione. Riguardo alla seconda censura propspettata dal PM la Cassazione ha rilevato che alcuna condotta specifica sussumibile nell’art. 73 d.P.R. 309/1990, si può evincere dalla condotta tenuta dal Pepè, peraltro riferita ad un reato di natura permanente, qual’è quella configurata dalla stabile affiliazione di un soggetto ad un sodalizio avente un programma criminoso nel traffico di stupefacenti, un fatto del tutto diverso costituito dalla realizzazione di uno specifico reato di natura istantanea, sia pur ricompreso nel programma criminoso, costituito da atti idonei diretti in modo non equivoco all’importazione di una partita di stupefacenti nel territorio nazionale. A ciò si aggiunge quale elemento di pari rilievo, che le trattative intraprese dal Ferro per l’importazione di una partita di droga non risultano essersi mai concluse non essendosi mai perfezionato neppure in Belgio l’acquisto della merce da importare in Italia, necessario alla configurabilita’ del tentativo.