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TAURIANOVA (RC), VENERDì 19 APRILE 2024

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Legge di stabilità 2013: annullati i debiti fiscali sotto i 2000 euro iscritti in ruoli esecutivi fino al 31.12.1999

Legge di stabilità 2013: annullati i debiti fiscali sotto i 2000 euro iscritti in ruoli esecutivi fino al 31.12.1999

Numerosi lettori hanno scritto alla rubrica del giornale “L’avvocato risponde” per avere informazioni in merito alla prescrizione d’ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a 2.000 euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999

Legge di stabilità 2013: annullati i debiti fiscali sotto i 2000 euro iscritti in ruoli esecutivi fino al 31.12.1999

Numerosi lettori hanno scritto alla rubrica del giornale “L’avvocato risponde” per avere informazioni in merito alla prescrizione d’ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a 2.000 euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999

 

  

Numerosi lettori hanno scritto alla rubrica del giornale “L’avvocato risponde” per avere informazioni in merito alla prescrizione d’ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a 2.000 euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999.

Effettivamente, la Legge 24.12.2012 n° 228, G.U. 29.12.2012, c.d. Legge di Stabilità, stabilisce che “Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati….” (articolo 1, comma 527, della legge di stabilità).

Pertanto, dal 1° luglio 2013 saranno annullate d’ufficio tutte le cartelle esattoriali per importi non superiori a 2.000 euro derivanti da ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999.

Il legislatore, pertanto, ha previsto due requisiti per l’annullamento d’ufficio delle somme pretese dal concessionario:

1) si deve trattare di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all’anno 1999);

2) ai fini dell’individuazione dei ruoli da annullare, l’importo di euro 2.000,00 si calcola considerando solamente tre componenti dell’iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni.

La norma, non specificando la natura dei ruoli da annullare, dovrebbe comprendere qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (ad esempio: contributi previdenziali, rette scolastiche, multe stradali, tributi locali, ecc.).

Non viene specificato neppure se le cartelle esattoriali, di importo fino a 2.000 euro, siano state o meno oggetto di impugnazione. Stante la generalità della disposizione di legge, riterrei che anche i ruoli in contenzioso rientrino nella procedura di annullamento. In ogni caso affinché operi l’annullamento delle cartelle di pagamento fino a 2.000 euro deve comunque trattarsi di cartelle non pagate alla data di efficacia della novella legislativa introdotta dalla legge di stabilità 2013.

Restano esclusi dal computo della somma da annullare, invece, l’aggio spettante all’agente della riscossione (compenso del concessionario), quelle riguardanti le spese esecutive sostenute dal concessionario e gli interessi di mora (non citati nell’articolo 1, comma 527, della legge di stabilità) che sono applicati dal concessionario dopo la notifica della cartella al contribuente (art. 30 DPR 602/73).

Alla luce della disposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 si consiglia a tutti i lettori-contribuenti di richiedere immediatamente ad Equitalia la propria posizione debitoria, in modo da verificare nei prossimi mesi se essa ha provveduto all’annullamento dei vecchi ruoli come previsto dalla legge e se ciò non è stato fatto è consigliabile depositare personalmente (non è necessario il legale o il commercialista) un’istanza con cui si chiede l’applicazione della legge.

redazione@approdonews.it