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TAURIANOVA (RC), VENERDì 13 DICEMBRE 2024

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LA CORTE DI CASSAZIONE HA ANNULLATO L’ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DEL RIESAME DI REGGIO CALABRIA NEI CONFRONTI DI OPPEDISANO PASQUALE Con sentenza del 26 aprile

LA CORTE DI CASSAZIONE HA ANNULLATO L’ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DEL RIESAME DI REGGIO CALABRIA NEI CONFRONTI DI OPPEDISANO PASQUALE Con sentenza del 26 aprile

Avverso l’ordinanza del 19,07.2022, depositata in cancelleria in data 08.11.2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del Riesame, la quale
Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria (Dott. Quaranta) in data 18.05.2022 emetteva ordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta di misura cautelare presentata dal PM (Dott Cappelleri e Dott.ssa Crisafulli) diretta ad ottenere l’applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti del ricorrente in relazione ai capi 7), 10), 15), 40). (associazione dedita al traffico di stupefacenti, cessioni di stupefacenti e tentata estorsione).
Avverso detta ordinanza i pubblici ministeri presentavano appello al tribunale del riesame che in data 19.07.2022 accoglieva l’appello presentato dall’Ufficio di Procura limitatamente al capo 40) (tentata estorsione) confermando nel resto l’ordinanza di rigetto emessa dal gip distrettuale.
La difesa, rappresentata dagli avv.ti Guido Contestabile e Daniele Esposito, depositava ricorso per cassazione eccependo l’insussistenza dei presupposti per applicare la misura cautelare carceraria nei confronti dell’Oppedisano sia sul presupposto dell’insufficienza di elementi indiziari sia soprattutto per le risalenza nel tempo dei fatti di reato. La Corte di cassazione con provvedimento del 26 aprile ha ritenuto non fondate le esigenze cautelari tali da applicare una misura cautelare.