Guida in stato di ebbrezza, assolto giovane di Taurianova Secondo il giudice la Polizia non può procedere, così come ha fatto nel caso di specie, in mancanza di etilometro sulla propria vettura e di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, all'accompagnamento coattivo dello stesso presso una struttura sanitaria, per effettuare l'alcotest
TAURIANOVA – La notizia sarebbe una “non notizia”, se non fosse per il fatto che, nel caso di specie, il Giudice con la sentenza di assoluzione ha sancito un interessante principio interpretativo dell’art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S. destinato, come suol dirsi, a fare giurisprudenza.
Questi i fatti: Un giovane Taurianovese, Abramo Giuseppe, questo è il suo nome, nell’agosto del 2011, mentre era alla guida della sua autovettura, veniva sottoposto a controllo da una pattuglia della Polizia di Stato di Gioia Tauro. All’esito di tale controllo gli agenti, sulla base dei soli elementi sintomatici, ritenendo che il conducente fosse in stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di bevande alcoliche, decidevano di sottoporlo al c.d. “alcoltest”, mediante etilometro. Purtroppo, per loro, nell’autovettura di servizio non avevano l’apposita apparecchiatura e, pertanto, procedevano ad accompagnare coattivamente l’Abramo presso il pronto soccorso del locale nosocomio al fine di effettuare il prelievo ematico. Quest’ultimo, dava esito positivo in quanto veniva riscontrato un tasso alcolemico nel sangue pari ad 2.0 g/l che determinava la Procura della Repubblica di Palmi a contestare al sig. Abramo il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), con contestuale sequestro amministrativo della vettura e sospensione della patente per 12 mesi.
Nel relativo procedimento, celebratosi con rito abbreviato innanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Palmi, nella persona del dott. Maione, l’avv. Vincenzo Gagliardi del Foro di Palmi, difensore di fiducia dell’Abramo, riusciva a dimostrare con una minuziosa, quanto efficace attività difensiva che l’operato della Polizia, nel caso di specie, era stato del tutto illegittimo e quindi, il relativo referto medico doveva considerarsi inutilizzabile ex art. 191 c.p.p.
Il Giudice, abbracciando in toto la linea difensiva propugnata dall’avv. Gagliardi, nel tardo pomeriggio di ieri, all’esito della camera di consiglio, emetteva una sentenza di assoluzione con formula piena ovvero “perché il fatto non sussiste”, statuendo di fatto, in punto di diritto, che la Polizia non può procedere – così come ha invece fatto nel caso di specie – in mancanza di coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, all’accompagnamento coattivo dello stesso presso una struttura sanitaria, per sottoporlo a prelievo ematico al sol fine dell’accertamento del tasso alcolemico nel sangue e, pertanto, per precostituirsi una prova nell’instaurando procedimento penale a suo carico. Naturalmente, per un esame più approfondito della questione, bisogna attendere il deposito della motivazione.