Furti aeroporti, responsabilità società che gestisce servizio La sentenza arriva dal Tribunale di Milano
Arriva dal Tribunale di Milano un duro colpo alle società addette alla gestione
dell’aeroporto. Troppe volte, infatti, hanno pensato di scamparla liscia dalla loro
responsabilità per i furti subiti dai viaggiatori che soventemente continuano ad
accadere sulla nostra rete aerea come da tempo denuncia Giovanni D’Agata presidente
dello “Sportello dei Diritti [1]”. Un’importante sentenza della giustizia monocratica,
infatti, obbligherà implicitamente le stesse ad innalzare i livelli di controllo
negli scali perché con la decisione 10465/2015, la società addetta alla gestione
dello scalo è ritenuta responsabile del furto subito dal passeggero e dovrà pagare
integralmente la perdita subita dai viaggiatori. Nella fattispecie l’appello di
una società che gestisce un aeroporto contro la decisione del giudice di pace di
accogliere il ricorso per risarcimento danni di un viaggiatore che aveva perso il
suo orologio di valore, custodito nello scalo amministrato dalla appellante. Quest’ultima
ha insistito sulla sua estraneità, richiamando l’articolo 705 del Cod. nav. Sui
compiti del gestore aeroportuale, per i quali non può eseguire direttamente e materialmente
operazioni di controllo sicurezza sui passeggeri e bagagli. A questo ha aggiunto
che il personale addetto al controllo non è alle sue dipendenze e che non avrebbe
assunto nessun compito di custodia. Il Tribunale ha, però, respinto la tesi dell’appellante
e, di conseguenza, il ricorso, ricordando come in primis la stessa società si definisce
gestore dello scalo, al quale, proprio in virtù del terzo comma dell’articolo
705 del Cod. di nav., sono dati i compiti «di assicurare i controlli di sicurezza
sui passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché
la gestione degli oggetti smarriti». Questa sua responsabilità rimane anche se
la società ha affidato l’esecuzione materiale dei controlli ad altri soggetti.
Si aggiunge anche la versione di un teste che ha ricordato come il viaggiatore avesse
posto l’orologio in una cassetta dell’aeroporto. Dal Regolamento di scalo, si
evince poi che «Gli oneri relativi all’effettuazione dei controlli rappresentano
importo aggiuntivo ai diritti d’imbarco passeggeri e sono fatturati – dal gestore
i questione – ai vettori». Per questi motivi il ricorso è stato respinto, confermando
la condanna per l’appellante al risarcimento del viaggiatore e al pagamento delle
spese di rito. Questa grave omissione di sorveglianza è idonea a configurare la
colpa grave ed esclusiva gestore dell’aeroporto per il furto subito dal passeggero.