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TAURIANOVA (RC), SABATO 20 APRILE 2024

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Intercettazioni: l’innocente non ha nulla da temere? L'avv. Napoli riflette sulle intercettazioni disposte nel processo penale: «E se l’intercettato è un “raccontaballe” o il contenuto viene interpretato male dagli inquirenti?»

Intercettazioni: l’innocente non ha nulla da temere? L'avv. Napoli riflette sulle intercettazioni disposte nel processo penale: «E se l’intercettato è un “raccontaballe” o il contenuto viene interpretato male dagli inquirenti?»
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Le intercettazioni, regolate dal codice di procedura penale al Libro terzo, dedicato alle Prove, titolo III, che definisce i Mezzi di Ricerca della Prova, Capo IV, consistono nella captazione occulta di una comunicazione da parte di un terzo, mediante l’impiego di mezzi tecnici (o tecnologici) di percezione del suono, di flussi informatici o telematici.
Sono uno strumento investigativo e di ricerca della prova (artt. 266 e 266 bis c.p.p.) estremamente invasivo e, pertanto, le limitazioni alla riservatezza delle comunicazioni, sia dei soggetti indagati sia dei terzi estranei che con loro interloquiscono, devono avvenire sempre in conformità alle prescrizioni imposte dall’art. 15 Cost. e dagli articoli del codice di rito penale, al fine di bilanciare le esigenze di garanzia della libertà e quelle di prevenzione generale degli illeciti a fini di sicurezza e controllo sociale.
Negli ultimi anni, per combattere la mafia, la corruzione e le altre forme di criminalità organizzata, le autorità investigative hanno sempre più spesso utilizzato questo strumento ritenuto dagli inquirenti un efficace mezzo di ricerca della prova.
All’evolversi dei fenomeni criminali e all’utilizzo sempre più frequente di strumenti di comunicazione sempre più evoluti, non è, purtroppo, corrisposta un’adeguata attività legislativa, volta a imporre limiti rigorosi e sanzioni adeguate all’abuso delle intercettazioni ed alla pubblicazione sulla stampa di colloqui non rilevanti ai fini delle indagini ma utili solo al “gossip mediatico”.
L’incapacità del legislatore di riformare adeguatamente l’istituto ha prodotto un ampliamento della discrezionalità dei giudici che si sono trovati sempre più spesso a ricoprire un ruolo di supplenza legislativa, con tutto ciò che ne consegue sul piano del rispetto dei principi della separazione dei poteri e della determinatezza della legge penale.
In un recente convegno sulle proposte di riforma delle intercettazioni un famoso e stimato professore universitario ebbe modo di sostenere che, secondo lui, “un innocente non ha nulla da temere dalle intercettazioni e che, anzi, in questo caso esse sono dei mezzi di garanzia che consentono di eliminare ogni sospetto sullo stesso”.
Il principio, a mio avviso, alla luce di numerose esperienze processuali, non è condivisibile poiché nei processi vi è, a volte, un uso distorto dei risultati delle intercettazioni.
La giurisprudenza della Cassazione e di merito ha accolto l’assioma secondo il quale esiste una relazione necessaria tra quanto viene detto dagli interlocutori e le condotte che gli stessi hanno concretamente posto in essere o sono in procinto di realizzare utilizzando, nella valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, un’errata regola di esperienza secondo la quale sono caratterizzate da spontaneità, inconsapevolezza di essere intercettati e dall’assenza di prova di millanteria.
Importanti studi di natura sociologica e psicologica (cfr. Trattato di psicologia Giudiziaria nel sistema penale a cura di Guglielmo Gullotta – Giuffrè Editore – Collana di Psicologia Giuridica e criminale <> a cura di Cristina Cabras; Trognon A. <> in Galimberti C. a cura di La Conversazione, Guerini & Associati, Milano, 1992) hanno dimostrato che non sempre gli interlocutori impegnati in una conversazione telefonica e/o ambientale hanno come unico scopo il <>.
Il dibattito epistemologico, e più ancora le criticità dell’esperienza giudiziaria alla quale si è già fatto cenno, ci dimostrano, invece, che la predetta massima di esperienza è costruita in modo non corretto o è applicata in modo errato ragionando in base a pregiudizi.
Infatti, due o più interlocutori durante i loro dialoghi – intercettati – potrebbero riferire circostanze imprecise o addirittura false, inquinate perfino dall’intento doloso di ingannare l’interlocutore o per le quali non è possibile distinguere l’effettiva percezione dei fatti da mere congetture.
Vi è poi l’ulteriore problema delle cd. “disputed utterances”, ossia delle frasi di difficile comprensione per le quali vengono proposte dalle parti processuali interpretazioni diverse, che impongono al Giudice di scegliere, tra esse, quella che ritiene più probabile.
Per queste ragioni il contenuto delle intercettazioni non può costituire autonoma ed unica fonte di prova per giustificare una condanna ma, essendo solo un mezzo di “ricerca delle prove”, deve poter indirizzare le indagini alla ricerca delle vere prove o degli elementi indiziari capaci di confermarne concretamente il contenuto.
Oltre alle problematiche relative all’utilizzo processuale delle intercettazioni vi sono anche quelle relative all’utilizzo mediatico delle stesse, soprattutto di quelle non rilevanti ai fini del giudizio, la cui pubblicazione viola la privacy, diritto tutelato dall’art. 15 della nostra Carta Costituzionale.
I recenti fatti di cronaca dimostrano che nel nostro Paese non vi è un’adeguata legislazione che sappia distinguere la libertà ed il diritto-dovere di informazione dal semplice gossip mediatico.
Spesso, infatti, si assiste alla pubblicazione sui giornali, e non solo quelli scandalistici, di intercettazioni coperte da segreto istruttorio o non rilevanti ai fini delle indagini.
Il nostro legislatore dovrà intervenire al più presto, non solo per introdurre un nuovo titolo di reato ma anche per limitare il numero di soggetti che gestiscono il materiale probatorio, al fine di impedire che possano essere consegnate ai giornalisti intercettazioni coperte da segreto istruttorio ed impedire agli stessi la pubblicazione di quelle che non vengono considerate rilevanti nel processo.
L’art. 15 della Costituzione, che prevede la segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza, stabilisce che “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” e ciò non per consentirne la pubblicazione sugli organi di stampa ma solo per scoprire gli autori della commissione di eventuali gravi delitti.
Il legislatore dovrà prevedere, altresì, che nelle richieste di custodia cautelare e nelle ordinanze emesse dai giudici vengano riportate solo le intercettazioni utili a confermare l’imputazione contestata.
Altro aspetto che dovrà essere legislativamente modificato è quello relativo alla distruzione del materiale contenente le intercettazioni. Non sono d’accordo alla distruzione delle bobine dopo l’udienza di stralcio, in cui il Pubblico Ministero e la Difesa indicano le intercettazioni rilevanti e di cui chiedono la trascrizione, poiché quelle considerate irrilevanti potrebbero contenere sempre elementi di difesa che in un primo momento non sono stati valutati dalle parti.

Avv. Antonino Napoli
Componente del Direttivo della Camera Penale di Palmi